jul 24, 1996 - D.P.R. n. 503
Description:
Tutti le nuove costruzioni dovranno essere adeguate e rese accessibili, mentre agli edifici e spazi pubblici esistenti devono essere apportati tutti quegli accorgimenti al fine di migliorarne la fruibilità.
Gli edifici delle istituzioni scolastiche e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, infatti se gli edifici scolastici hanno più piani,
senza ascensore.
La classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. Infine, lo Stato garantisce l'arredamento e le attrezzature con caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille…).
Added to timeline:
Date:
Images:
![]()