oct 18, 2001 - LEGGE Costituzionale 3/2001
Riforma Titolo V - Autonomia
e Decentramento
Description:
Cambiamento effettivo in senso federalista.
Fissa, per ogni istituzione, i principi generali, le norme generali e i livelli essenziali di prestazione per l’esercizio del diritto civile. Lo Stato italiano, come gli altri Stati europei, in ottemperanza alle disposizioni del trattato di Maastricht, perde, con tale legge, sovranità e diventa semplicemente regolatore. Con le modifiche di tale legge gli articoli della Costituzione che riguardano le autonomie territoriali recitano che la Repubblica è costituita dai Comuni e dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (art. 114).
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