mar 30, 1971 - Legge 118/1971 BES
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Legge 30/03/1971 N. 118
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Articolo 28
Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu` gravi. [L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita` da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.] (1)
[Sara` facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.] (1) (2) Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
NOTE
(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 05.02.1992, n.104 (G.U. 17.02.1992, n. 39 S.O.).
(2) E' costituzionalmente illegittimito l'art. 28, c. 3°, L. 30.03.1971, n. 118, recante "conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anzichè disporre che "É assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. (C. cost. 08.06.1987, n. 215, G.U. 17.06.1987, n. 25 1 Serie Speciale).
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