3 giug 1987 anni - Sentenza della Corte
costituzionale n.215
Descrizione:
Riconosce il diritto dei soggetti diversamente abili di frequentare la scuola secondaria superiore, ritenendo la frequenza scolastica il fattore principale per il superamento dell’emarginazione sociale.
Viene ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 28, co. 3, della Legge n. 118 del 1971 poiché utilizzava l’espressione “sarà facilitata” anziché “sarà garantita” relativa alla frequenza scolastica superiore.
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