28 feb 1986 anni - Legge n. 41
Descrizione:
Stabilisce l’eliminazione delle barriere architettoniche per edifici preesistenti e per le strutture in costruzione, garantendo l’accessibilità anche ai soggetti diversabili.
Lo Stato non erogherà contribuiti o agevolazione per progetti di edifici pubblici che non rispettano le norme di accessibilità.
Per le strutture che presentano delle barriere architettoniche dovranno essere attuate, dall’amministrazioni competenti, piani di eliminazione di questi ostacoli entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge.
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