4 agos 1977 anni - Legge n. 517
Descrizione:
I punti fondamentali sono espressi nei seguenti articoli:
-Art. 2 garantisce la possibilità di inserire attività scolastiche integrative nella programmazione educativa, volta ad esigenze di un singolo o di un gruppo di alunni. Vengono assicurate particolari forme di sostegno per soggetti diversabili nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
-Art. 7 I bambini diversabili vengono inseriti e integrati nelle classi normali. In queste si introduce la figura dell’insegnante di sostegno e si impone un limite di 20 alunni.
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