27 dic 1947 anni - Promulgazione della Costituzione Repubblicana il 27 dicembre 1947
Descrizione:
La Costituzione Repubblicana fu approvata dall'Assemblea Costituente in data 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947. In pari data la nuova Carta Costituzionale fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 per poi entrare in vigore in data 1 gennaio 1948. In sede di promulgazione il Capo provvisorio d'Italia Enrico de Nicola firmò ufficialmente la Costituzione Repubblicana, quale legge fondamentale dello Stato italiano che si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti di produzione del diritto oggettivo nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano. Si tratta di una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e programmatica. Della Costituzione promulgata nel 1947 esistono tre esemplari in originale: uno presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana; uno presso l'archivio storico della Camera dei deputati; uno presso l'Archivio Centrale dello Stato. Esiste anche l'esemplare Grassi della Costituzione italiana, che dal 2018 è conservato ed esposto in una teca della biblioteca di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento; si tratta della copia n. 4 di un estratto della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27/12/1947, con tiratura limitata di sessanta copie ed è una unità bibliografica di notevole pregio e valore storico in virtù del fatto che si possono ammirare le firme autografe dei quattro firmatari della Costituzione italiana: Umberto Terracini (come Presidente dell'Assemblea Costituente); Alcide De Gasperi (in veste di Presidente del Consiglio dei Ministri); Enrico De Nicola (nell'alta carica di Presidente della Repubblica); Giuseppe Grassi (in qualità di Guardasigilli e Ministro di Grazia e Giustizia). La Costituzione della Repubblica italiana non ha preambolo e si compone di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. Nei primi 12 articoli sono contenuti i principi fondamentali, cioè i valori supremi su cui si poggia lo Stato italiano, ineliminabili ed irrinunciabili. La prima parte della Costituzione va dall’art. 13 all’art. 54 ed è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, occupandosi di disciplinare i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici tra i soggetti privati e tra quest'ultimi e lo Stato. La seconda parte del testo va dall’art. 55 all’art. 139 e definisce l’ordinamento della Repubblica, disciplinando gli organi dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura), gli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) e le garanzie costituzionali (ivi incluso il funzionamento della Corte costituzionale). Le disposizioni transitorie e finali sono invece previsioni puntuali atte a facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento all’indomani dell’entrata in vigore della nuova Costituzione. A partire dal 1 gennaio 1948 l'Italia è ufficialmente una Repubblica democratica fondata sul lavoro, come disposto dall'art. 1 della Costituzione; tale principio democratico viene poi rinforzato dall'art. 139 Cost., a norma del quale la forma repubblicana dello Stato italiano non può essere oggetto di revisione costituzionale. Dunque la matrice democratica dell'attuale Stato italiano viene affermata in modo circolare dal primo e dall'ultimo articolo della vigente Costituzione Repubblicana.