14 juin 1989 - D.M n.236
Description:
Stabilisce le tecniche necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici.
Si definiscono gli edifici inagibili se dispongono di barriere architettoniche quali:
-Ostacoli fisici che impediscono la mobilità o che impongono un utilizzo difficoltoso di attrezzature;
-La mancanza di segnalazioni che consentono l’orientamento nei luoghi (per soggetti non vedenti o sordi).
Un ambiente per essere accessibile deve permettere la corretta fruibilità di tuti gli spazi presenti.
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