4 août 1977 - Legge n. 517
Description:
I punti fondamentali sono espressi nei seguenti articoli:
-Art. 2 garantisce la possibilità di inserire attività scolastiche integrative nella programmazione educativa, volta ad esigenze di un singolo o di un gruppo di alunni. Vengono assicurate particolari forme di sostegno per soggetti diversabili nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
-Art. 7 I bambini diversabili vengono inseriti e integrati nelle classi normali. In queste si introduce la figura dell’insegnante di sostegno e si impone un limite di 20 alunni.
Ajouté au bande de temps:
Date:
Les images:
![]()